Obbligo vaccinale

Come noto, la Legge prescrive che i genitori/tutori/affidatari dei minori iscritti alle sezioni di scuola dell’infanzia, alle sezioni primavera e alle scuole private iscritte nel registro regionale delle scuole non paritarie, entro il prossimo 11 settembre, debbano presentare, alternativamente, uno dei sotto riportati documenti:

1. idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie in base all’età;

2. oppure, idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione, il differimento delle vaccinazioni obbligatorie;

3. oppure, formale richiesta di vaccinazione o prenotazione di appuntamento all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente;

4. oppure, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

I genitori/tutori/affidatari che presentano i documenti di cui ai punti 3 e 4, devono comunque produrre la documentazione delle avvenute vaccinazioni entro il 10 marzo 2018.

L’avvenuta presentazione della documentazione di cui sopra, si configura quale requisito di accesso alle scuole dell’infanzia e pertanto, come richiamato dalla citata Circolare del 01.09.2017, a decorrere dal 12 settembre 2017, i minori per i quali non risulti agli atti della scuola uno dei predetti documenti, “non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia“. L’obbligo vaccinale infatti, come rimarcato nelle richiamate Circolari, trova fondamento nella “prevenzione, contenimento e riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica” e mira alla “tutela della salute collettiva”.