A SCUOLA IN SICUREZZA – Nuove indicazioni valide dal 1°Aprile 2022

Il DL 24 del 24 marzo 2022 semplifica la gestione dei contatti stretti di casi positivi in ambito scolastico.
Nelle scuole d’infanzia l’attività educativa e didattica rimane sempre in presenza. Con quattro o più casi di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza per educatori, docenti e bambini con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto (solo dai 6 anni in sù ). In caso di sintomi è necessario effettuare un tampone antigenico (rapido o autosomministrato) o molecolare. Nel caso di test autosomministrati è necessario attestare l’esito negativo con una autocertificazione. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Rientro a scuola

Chi è già in quarantena

Per chi si trova in quarantena all’entrata in vigore del DL 24 del 24 marzo 2022 sarà necessario concludere la quarantena con l’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare in farmacia o presso strutture sanitarie autorizzate con esito negativo per essere riammessi a scuola.

Casi positivi (isolamento)

casi positivi possono rientrare a scuola presentando l’esito negativo del tampone antigenico o molecolare, effettuato in una farmacia o presso una struttura sanitaria autorizzata, nei tempi stabiliti nella disposizione di inizio isolamento e secondo le indicazioni del proprio medico di medicina generale o pediatra.

Non è più necessario presentare la disposizione di fine isolamento per rientrare a scuola. 

Contatti di caso (quarantena)

contatti di caso positivo posti in quarantena possono rientrare a scuola presentando l’esito negativo del tampone antigenico o molecolare, effettuato in una farmacia o presso una struttura sanitaria autorizzata, nei tempi stabiliti nella disposizione di inizio quarantena.

Non è più necessario presentare la disposizione di fine quarantena, in quanto non sarà più prodotta e inviata.

Dal 1 aprile i contatti stretti non saranno più posti in quarantena.